Corte d’Appello di L’Aquila, 26 settembre 2017
Autore: La Redazione - Pubblicato il 21 giugno 2019
[A] Sui presupposti affinché la sospensione dei lavori dovuta alla necessità sopravvenuta di una variante possa qualificarsi legittima. [B] Sulla quantificazione del danno derivante all’appaltatore dalla sospensione illegittima dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante. [C] Sui presupposti necessari al riconoscimento all’appaltatore del maggior danno da svalutazione monetaria di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. e sull’onere della prova posto a carico dell’impresa.
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